Lo Statuto vigente

Art. 1
COSTITUZIONE
E’ costituita senza scopo di lucro l’Associazione Sportiva e Culturale Disabili San Marino denominata Attiva-Mente, la quale si basa sul volontariato ed è apolitica.
L’Associazione potrà essere affiliata a una Federazione sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) e rispetterà le norme internazionali in materia di Sport.

Art. 2
SEDE
L'Associazione Sportiva ATTIVA-MENTE ha sede nella Repubblica di San Marino a Montegiardino, in Via Scalbati n.9.

Art. 3
FINALITÀ
L'Associazione ha come scopo la piena inclusione nella società delle persone con disabilità, il miglioramento della loro qualità di vita in ambito famigliare, scolastico, lavorativo e nel tempo libero. L'Associazione si pone l'obiettivo di raggiungere tale scopo attraverso iniziative sportive, informative, ricreative e culturali.
L'Associazione mira a infondere nella comunità una cultura della disabilità moderna e coerente con quanto sancito in materia da Trattati internazionali sui Diritti Umani.

Art. 4
SOCI - RECESSO –ESCLUSIONI
I soci sono divisi in:

Tipi di soci
Onorarisenza diritto di voto
Benemeriti o sostenitoricon diritto di voto
Ordinaricon diritto di voto
Aderenti (minorenni)senza diritto di voto

Possono appartenere all’Associazione, assumendone di conseguenza i diritti e gli oneri, tutti i cittadini sammarinesi e gli stranieri con residenza anagrafica nella Repubblica di San Marino e non, senza distinzione di razza, professione, sesso, politica e religione.
Il numero dei soci è illimitato, la maggioranza di essi dovrà comunque risultare residente in Repubblica.
La richiesta di adesione all’Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale la vaglierà ai fini dell'ammissione.
La qualifica dì socio si perde:
a) per recesso;
b) a seguito del mancato rinnovo della sottoscrizione per n.3 anni continuativi;
c) per esclusione in caso di attività in contrasto con i fini della Associazione;
Il recesso deve essere comunicato al Consiglio Direttivo, il quale ne prende atto.
Per il caso previsto al punto c) il provvedimento di esclusione è deliberato a maggioranza dal Consiglio Direttivo il cui provvedimento potrà essere impugnato davanti all'assemblea dei soci che sarà allo scopo convocata.

Art. 5
REQUISITI
Le persone che rivestono cariche in seno agli organi dell’Associazione debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Essere cittadini sammarinesi o stranieri con residenza anagrafica e aver compiuto il 18° anno di età.

Art. 6
PATRIMONIO
Il patrimonio della associazione è costituito

  1. da contributi vari
  2. dai proventi derivanti dalle quote versate dagli associati
  3. dagli immobili e mobili che divengano di proprietà della Associazione
  4. dalle somme che le pervengono da sottoscrizioni, contributi di varia natura e da atti di liberalità
  5. dai proventi derivanti dalle attività Societarie, dalle manifestazioni e dalle Sponsorizzazioni

Il patrimonio materiale deve risultare da un libro-inventario aggiornato.

Art. 7
ORGANI
Sono organi della Associazione:

  • L'Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Collegio dei Sindaci Revisori

Art. 8
ASSEMBLEA DEI SOCI
L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con le norme del presente Statuto e con il tesseramento.
L'assemblea dibatte sulla gestione tecnico-organizzativa e finanziaria della società, approva i bilanci, elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori, delibera in merito alle modifiche del presente statuto.
I partecipanti all'assemblea votano con metodo personale e segreto con esclusione di qualsiasi forma di votazione con delega.
L'assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria, almeno una volta all'anno; in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario; quando ne faccia richiesta motivata per iscritto un terzo dei soci iscritti aventi diritto di voto o quando ne faccia richiesta la metà più uno del Consiglio Direttivo
L'assemblea è convocata con avviso a domicilio e/o con pubblicazione affissa presso la sede 8 (otto) giorni prima della data del suo svolgimento, nella convocazione dovrà essere indicando l'orario, la data, l'ordine del giorno e la sede di svolgimento dell'assemblea stessa.
L'assemblea dei soci deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione.
La prima convocazione è valida soltanto se presente la metà più uno dei componenti l'assemblea.
La seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei membri presenti e deve essere fissata nello stesso giorno e nello stesso luogo mezz'ora dopo la prima.
Per la sola assemblea elettiva, la seconda convocazione è valida solo se la presenza minima tra gli aventi diritto al voto è pari al doppio dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 9
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo composto da n. 5, 7 o 9 (cinque, sette o nove) membri viene eletto entro il mese di febbraio dall'Assemblea dei soci e dura in carica per quattro anni.
Sono elettori tutti i soci in regola con il tesseramento e che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età.
Sono eleggibili tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'Art. 5.
A parità di voti verrà effettuato il ballottaggio fra i candidati stessi.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando partecipa almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le delibere sono prese a maggioranza semplice tra i presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, persone che abbiano incarichi particolari nell'Associazione.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo subentra nella carica del consiglio il primo dei non eletti.

Art. 10
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell’Associazione ed ha il compito di provvedere alla gestione tecnico-amministrativa ed inoltre, ha il compito di:
- a) eleggere nel suo seno:
1) il Presidente
2) il Vice Presidente
3) il Coordinatore
4) il Segretario
5) il Tesoriere
6) i Consiglieri
- b) attuare le iniziative funzionali all’Art. 3, programmando e promuovendo le varie attività;
- c) deliberare la convocazione dell'assemblea dei soci;
- d) vigilare sull'osservanza da parte dei soci dello statuto, dei regolamenti, delle disposizioni e delle normative degli organismi a cui l’associazione ha aderito;
- e) amministrare il patrimonio dell’Associazione, deliberare il bilancio preventivo e presentare quello consuntivo;
- f) nominare i collaboratori, i tecnici e gli allenatori;
- g) emanare i regolamenti societari;
- h) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;
- i) deliberare in merito all’esclusione dei soci e alle sanzioni da erogare;
- m) stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;
- n) deliberare su ogni questione relativa al funzionamento dell’Associazione.

Art. 11
FUNZIONI E POTERI DEL PRESIDENTE,
DEL VICEPRESIDENTE,
DEL SEGRETARIO E
DEL TESORIERE
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione, firma gli atti, presiede l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo;
il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza;
il Coordinatore è il punto di riferimento interno per quanto concerne l’armonizzazione delle attività e, su incarico del Consiglio Direttivo, rappresenta e promuove l’Associazione all’esterno;
il Segretario provvede all’esecuzione delle disposizioni emanate dagli organi direttivi ed è responsabile della tenuta ed aggiornamento del Registro dei Soci e del Libro dei Verbali;
il Tesoriere amministra i beni dell’Associazione, redige i bilanci e provvede alla gestione contabile/finanziaria.

Art. 12
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Il Collegio dei Sindaci Revisori è l'organo di controllo amministrativo interno della Associazione si compone di 2 (due) membri nominati dall'Assemblea dei soci.
I Sindaci partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto nelle quali siano posti all'ordine del giorno argomenti di carattere contabile/finanziario.
Di ogni revisione contabile deve essere redatta una relazione scritta e presentata al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei soci.
I componenti del collegio dei Sindaci durano in carica per 4 (quattro) anni.
Nel caso di dimissioni da parte di un sindaco subentra nella carica il primo non eletto in regola con le norme del presente statuto.

Art. 13
INCOMPATIBILITÀ
È incompatibile da parte di una stessa persona, ricoprire più di una carica elettiva nell'ambito dell’Associazione.

Art. 14
GESTIONE AMMINISTRATIVA
L'esercizio finanziario della Associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Per la gestione amministrativa/contabile, l’Associazione deve attenersi alle disposizioni di contabilità generale.

Art. 15
ASSICURAZIONE
Tutti gli atleti tesserati sono obbligati ad assicurarsi come previsto dalla legislazione sportiva e dalle regolamentazioni vigenti.

Art. 16
OBBLIGHI
I dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli allenatori ed i collaboratori della Associazione sono obbligati ad osservare il presente Statuto e le norme nazionali ed internazionali in materia di Sport.

Art. 17
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento volontario dell’Associazione potrà essere deliberato solamente dall'assemblea dei soci con votazione a maggioranza qualificata dei 4/5 degli iscritti aventi diritto di voto, i beni patrimoniali e gli utili saranno devoluti per finalità sociali.

Art. 18
MODIFICHE ALLO STATUTO
Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validi presenti all'assemblea.

Art. 19
NORMA GENERALE
Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni ed ai Regolamentari vigenti in ambito sportivo ed alle leggi e consuetudini vigenti in Repubblica.

Atto Costitutivo