Istanza d'Arengo affinché venga riformato il sistema di attuazione e monitoraggio della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

Istanza d'Arengo

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

premesso che

la Repubblica di San Marino ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, assumendo l’obbligo di garantirne la piena ed effettiva attuazione;

l’articolo 33 della Convenzione distingue chiaramente le funzioni governative di attuazione e coordinamento delle politiche dalle funzioni di promozione, protezione e monitoraggio, stabilendo che il sistema nazionale debba comprendere uno o più meccanismi indipendenti;

il medesimo articolo dispone che la società civile e, in particolare, le persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano siano pienamente coinvolte e partecipino al processo di monitoraggio;

nella designazione e nel funzionamento del quadro indipendente di monitoraggio, gli Stati sono tenuti a considerare i principi relativi allo status e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani, comunemente denominati Principi di Parigi;

l’indipendenza richiesta dalla Convenzione non coincide con la sola imparzialità, competenza o autorevolezza personale di coloro che compongono un organismo, ma deve essere garantita dalla legge sul piano funzionale, organizzativo, amministrativo, finanziario e operativo;

le indicazioni adottate dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità precisano che il quadro di monitoraggio deve essere indipendente dai punti di contatto e dagli organismi governativi incaricati dell’attuazione della Convenzione e che le rispettive funzioni, strutture e responsabilità devono risultare chiaramente distinte;

considerato che

l’articolo 5 della Legge 10 marzo 2015 n. 28 ha istituito la Commissione Sammarinese per l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, denominata CSD ONU, attribuendole funzioni riconducibili sia all’attuazione e al coordinamento delle politiche pubbliche, sia alla promozione, alla protezione e al monitoraggio della Convenzione;

tale assetto non garantisce una chiara distinzione tra le funzioni governative e il monitoraggio indipendente richiesto dall’articolo 33, paragrafo 2, della CRPD, né risulta che tale lacuna sia colmata dalla presenza di un diverso organismo dotato delle necessarie garanzie di autonomia;

ne deriva un vulnus di natura strutturale, riferibile non alle persone che hanno fatto o fanno parte della Commissione, ma all’assetto normativo e istituzionale nel quale essa opera;

il problema dell’indipendenza si riflette inevitabilmente anche sulla qualità della partecipazione delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano, poiché la sola presenza formale di alcuni rappresentanti all’interno di un organismo non è sufficiente a realizzare il principio “Nulla su di noi senza di noi”;

il reiterarsi di decisioni e iniziative assunte attraverso un coinvolgimento soltanto eventuale, tardivo o formale rischia, con il tempo, di consolidare un’impostazione culturale e amministrativa autoreferenziale, anziché fare della partecipazione dei diretti interessati un patrimonio stabilmente acquisito dall’ordinamento sammarinese;

le perplessità già pubblicamente espresse sulla capacità della CSD ONU di incidere concretamente sull’attuazione della Convenzione non riguardano l’operato personale dei suoi componenti, ma una debolezza istituzionale che ne limita l’autonomia, l’autorevolezza e l’efficacia;

un organismo privo delle condizioni necessarie per agire con continuità, accedere alle informazioni, rendere pubbliche le proprie valutazioni e verificare il seguito dato alle proprie raccomandazioni rischia infatti di svolgere un monitoraggio soltanto formale e di non riuscire a contrastare le prassi autoreferenziali che la Convenzione intende superare;

a San Marino, diversamente da altri ordinamenti a noi vicini, non esistono norme o organismi indipendenti capaci di colmare tale lacuna, come avviene, ad esempio, in Italia attraverso l’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità;

l’attuale quadro normativo non garantisce pertanto adeguatamente l’esistenza e il funzionamento di un meccanismo indipendente ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 2, della CRPD;

la dimensione della Repubblica può consentire l’adozione di un assetto proporzionato e sostenibile, ma non attenua gli obblighi derivanti dalla Convenzione né può giustificare garanzie soltanto nominali;

L’indipendenza non è un elemento accessorio del monitoraggio: ne è il presupposto essenziale;

con la presente Istanza d’Arengo si chiede

che il Consiglio Grande e Generale avvii una riforma complessiva dell’articolo 5 della Legge 10 marzo 2015 n. 28 e delle disposizioni collegate, affinché il sistema sammarinese di attuazione e monitoraggio della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità sia reso pienamente conforme all’articolo 33 della CRPD.

Confidando nel favorevole accoglimento della presente Istanza da parte delle LL.EE. e del Consiglio Grande e Generale, si porgono deferenti ossequi.

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