Istanza d'Arengo
Eccellentissimi Capitani Reggenti,
i sottoscritti cittadini e cittadine sammarinesi,
premesso che
la Repubblica di San Marino ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, impegnandosi a garantirne la piena ed effettiva attuazione;
l’articolo 12 della Convenzione riconosce alle persone con disabilità la capacità giuridica su base di uguaglianza con le altre persone, in tutti gli aspetti della vita, e stabilisce che esse debbano poter accedere al sostegno eventualmente necessario per esercitarla;
le misure relative al riconoscimento della capacità di agire devono essere accompagnate da garanzie adeguate ed efficaci, rispettare i diritti, la volontà e le preferenze della persona, essere proporzionate e personalizzate, applicate per il più breve tempo possibile e sottoposte a verifiche periodiche da parte di un’autorità competente, indipendente e imparziale;
la Legge 10 marzo 2015 n. 28 riconosce, fra i propri principi generali, la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, la libertà di compiere le proprie scelte e l’indipendenza delle persone con disabilità e afferma il loro diritto al riconoscimento della personalità giuridica e di quella di agire davanti alla legge. La stessa legge stabilisce inoltre che la CRPD conserva priorità in caso di dubbia interpretazione.
considerato che
la Legge 5 giugno 2015 n. 81 ha istituito l’amministrazione di sostegno con l’obiettivo dichiarato di tutelare la persona attraverso la minore limitazione possibile della capacità di agire;
la legge contiene alcuni importanti elementi di tutela, fra i quali l’ascolto personale del beneficiario, la possibilità di presentare memorie e impugnare i provvedimenti, il mantenimento della capacità di agire per gli atti non espressamente sottoposti a rappresentanza o assistenza e la possibilità di chiedere la revoca della misura;
tuttavia, la medesima disciplina continua a fare riferimento prevalentemente all’infermità fisica o psichica, all’incapacità della persona, alla tutela del suo interesse e all’attribuzione all’amministratore di compiti di sostituzione e rappresentanza;
l’amministratore di sostegno è tenuto a considerare i bisogni e le aspirazioni del beneficiario, ma la legge non stabilisce espressamente che ogni decisione debba essere fondata sulla sua volontà e sulle sue preferenze, né disciplina in maniera organica le diverse forme di supporto che potrebbero consentire alla persona di assumere direttamente le proprie decisioni;
la disciplina vigente consente che l’amministrazione di sostegno abbia durata indeterminata e che al beneficiario siano estesi effetti, limitazioni o decadenze previsti per le persone interdette o inabilitate, senza prevedere una revisione periodica obbligatoria della necessità, dell’adeguatezza e della proporzionalità della misura;
rimangono inoltre presenti nell’ordinamento gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, fondati su forme di decisione sostitutiva che possono comportare una rilevante compressione dell’autonomia personale;
non risultano espressamente disciplinati:
• il diritto della persona di scegliere, modificare o rifiutare le persone che le forniscono supporto;
• il diritto di ricevere informazioni e comunicazioni in formati accessibili e comprensibili;
• il ricorso a forme di supporto informale, volontario e personalizzato;
• la distinzione tra supporto nella formazione della decisione, assistenza nell’espressione della volontà e rappresentanza;
• specifiche garanzie contro il conflitto di interessi e l’influenza indebita;
• un sistema obbligatorio di revisione periodica delle misure;
• una raccolta sistematica di dati sull’utilizzo delle forme di supporto e delle decisioni sostitutive;
rilevato altresì che
la pubblicazione presso albi accessibili al pubblico delle generalità delle persone beneficiarie e dell’indicazione del relativo amministratore di sostegno, prevista dall’articolo 20 della Legge n. 81/2015, merita di essere riesaminata alla luce del diritto alla dignità, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali;
il passaggio da un sistema che decide prevalentemente nell’interesse della persona a un sistema che la sostiene nell’espressione e nella realizzazione della propria volontà rappresenta un presupposto essenziale per l’autodeterminazione, la vita indipendente e la piena partecipazione alla comunità;
con la presente Istanza d’Arengo si chiede
che sia predisposta, con il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano, una riforma organica della disciplina relativa al pieno riconoscimento della capacità giuridica, all’interdizione, all’inabilitazione e all’amministrazione di sostegno, finalizzata alla completa attuazione dell’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
In particolare, si chiede che la nuova disciplina:
• sancisca espressamente che ogni persona con disabilità veda riconosciuta la capacità giuridica su base di uguaglianza, anche sostanziale, con le altre persone in tutti gli aspetti della vita;
• introduca un sistema di supporto all’assunzione delle decisioni fondato sui diritti, sulla volontà e sulle preferenze della persona, anziché esclusivamente sulla valutazione esterna del suo interesse;
• preveda forme di supporto liberamente scelte, personalizzate, accessibili, modificabili e revocabili anche dalla persona interessata;
• garantisca che l’esistenza di una disabilità, di una diagnosi o di una difficoltà nella comunicazione non possa, da sola, giustificare la limitazione della capacità giuridica;
• assicuri alla persona informazioni accessibili, accomodamenti procedurali, strumenti di comunicazione aumentativa o alternativa e ogni altro sostegno necessario per comprendere, formare, esprimere e comunicare le proprie decisioni;
• preveda e confermi garanzie efficaci contro abusi, conflitti di interesse e influenza indebita, nonché il diritto della persona di essere assistita e rappresentata nei procedimenti che riguardano l’esercizio della propria capacità giuridica;
• stabilisca che ogni eventuale misura limitativa sia individualizzata, proporzionata, temporanea, circoscritta agli atti strettamente necessari e sottoposta a revisione periodica obbligatoria da parte di un’autorità indipendente e imparziale;
• avvii il superamento degli istituti e delle pratiche di decisione sostitutiva fondati sulla disabilità, comprese l’interdizione e l’inabilitazione, sostituendoli con forme di supporto rispettose dell’autonomia personale;
• riveda le disposizioni relative alla pubblicità dei provvedimenti, garantendo la tutela della dignità e della riservatezza delle persone interessate;
• istituisca una raccolta annuale di dati, in forma anonima e disaggregata, riguardanti il numero, la tipologia e la durata delle misure applicate, le revisioni effettuate, le revoche disposte, le decisioni sostitutive adottate e le forme di supporto volontario attivate;
• preveda una formazione specifica e permanente per magistrati, operatori giuridici, sanitari e sociali, amministratori di sostegno e dipendenti pubblici sui principi dell’articolo 12 della CRPD e sul supporto all’assunzione delle decisioni.
Riferimento interpretativo: Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità, Commento generale n. 1 (2014), Articolo 12: uguale riconoscimento dinanzi alla legge, CRPD/C/GC/1, in particolare paragrafi 3, 13 e 26–29.
Con osservanza.
Seguono Firme



