Istanza d'Arengo per la piena attuazione del diritto delle persone con disabilità alla capacità giuridica (art.12 CRPD)

Istanza d'Arengo

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

i sottoscritti cittadini e cittadine sammarinesi,

premesso che

la Repubblica di San Marino ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, impegnandosi a garantirne la piena ed effettiva attuazione;

l’articolo 12 della Convenzione riconosce alle persone con disabilità la capacità giuridica su base di uguaglianza con le altre persone, in tutti gli aspetti della vita, e stabilisce che esse debbano poter accedere al sostegno eventualmente necessario per esercitarla;

le misure relative al riconoscimento della capacità di agire devono essere accompagnate da garanzie adeguate ed efficaci, rispettare i diritti, la volontà e le preferenze della persona, essere proporzionate e personalizzate, applicate per il più breve tempo possibile e sottoposte a verifiche periodiche da parte di un’autorità competente, indipendente e imparziale;

la Legge 10 marzo 2015 n. 28 riconosce, fra i propri principi generali, la dignità intrinseca, l’autonomia individuale, la libertà di compiere le proprie scelte e l’indipendenza delle persone con disabilità e afferma il loro diritto al riconoscimento della personalità giuridica e di quella di agire davanti alla legge. La stessa legge stabilisce inoltre che la CRPD conserva priorità in caso di dubbia interpretazione.

considerato che

la Legge 5 giugno 2015 n. 81 ha istituito l’amministrazione di sostegno con l’obiettivo dichiarato di tutelare la persona attraverso la minore limitazione possibile della capacità di agire;

la legge contiene alcuni importanti elementi di tutela, fra i quali l’ascolto personale del beneficiario, la possibilità di presentare memorie e impugnare i provvedimenti, il mantenimento della capacità di agire per gli atti non espressamente sottoposti a rappresentanza o assistenza e la possibilità di chiedere la revoca della misura;

tuttavia, la medesima disciplina continua a fare riferimento prevalentemente all’infermità fisica o psichica, all’incapacità della persona, alla tutela del suo interesse e all’attribuzione all’amministratore di compiti di sostituzione e rappresentanza;

l’amministratore di sostegno è tenuto a considerare i bisogni e le aspirazioni del beneficiario, ma la legge non stabilisce espressamente che ogni decisione debba essere fondata sulla sua volontà e sulle sue preferenze, né disciplina in maniera organica le diverse forme di supporto che potrebbero consentire alla persona di assumere direttamente le proprie decisioni;

la disciplina vigente consente che l’amministrazione di sostegno abbia durata indeterminata e che al beneficiario siano estesi effetti, limitazioni o decadenze previsti per le persone interdette o inabilitate, senza prevedere una revisione periodica obbligatoria della necessità, dell’adeguatezza e della proporzionalità della misura;

rimangono inoltre presenti nell’ordinamento gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, fondati su forme di decisione sostitutiva che possono comportare una rilevante compressione dell’autonomia personale;
non risultano espressamente disciplinati:

• il diritto della persona di scegliere, modificare o rifiutare le persone che le forniscono supporto;
• il diritto di ricevere informazioni e comunicazioni in formati accessibili e comprensibili;
• il ricorso a forme di supporto informale, volontario e personalizzato;
• la distinzione tra supporto nella formazione della decisione, assistenza nell’espressione della volontà e rappresentanza;
• specifiche garanzie contro il conflitto di interessi e l’influenza indebita;
• un sistema obbligatorio di revisione periodica delle misure;
• una raccolta sistematica di dati sull’utilizzo delle forme di supporto e delle decisioni sostitutive;

rilevato altresì che

la pubblicazione presso albi accessibili al pubblico delle generalità delle persone beneficiarie e dell’indicazione del relativo amministratore di sostegno, prevista dall’articolo 20 della Legge n. 81/2015, merita di essere riesaminata alla luce del diritto alla dignità, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali;

il passaggio da un sistema che decide prevalentemente nell’interesse della persona a un sistema che la sostiene nell’espressione e nella realizzazione della propria volontà rappresenta un presupposto essenziale per l’autodeterminazione, la vita indipendente e la piena partecipazione alla comunità;

con la presente Istanza d’Arengo si chiede

che sia predisposta, con il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano, una riforma organica della disciplina relativa al pieno riconoscimento della capacità giuridica, all’interdizione, all’inabilitazione e all’amministrazione di sostegno, finalizzata alla completa attuazione dell’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

In particolare, si chiede che la nuova disciplina:
• sancisca espressamente che ogni persona con disabilità veda riconosciuta la capacità giuridica su base di uguaglianza, anche sostanziale, con le altre persone in tutti gli aspetti della vita;
• introduca un sistema di supporto all’assunzione delle decisioni fondato sui diritti, sulla volontà e sulle preferenze della persona, anziché esclusivamente sulla valutazione esterna del suo interesse;
• preveda forme di supporto liberamente scelte, personalizzate, accessibili, modificabili e revocabili anche dalla persona interessata;
• garantisca che l’esistenza di una disabilità, di una diagnosi o di una difficoltà nella comunicazione non possa, da sola, giustificare la limitazione della capacità giuridica;
• assicuri alla persona informazioni accessibili, accomodamenti procedurali, strumenti di comunicazione aumentativa o alternativa e ogni altro sostegno necessario per comprendere, formare, esprimere e comunicare le proprie decisioni;
• preveda e confermi garanzie efficaci contro abusi, conflitti di interesse e influenza indebita, nonché il diritto della persona di essere assistita e rappresentata nei procedimenti che riguardano l’esercizio della propria capacità giuridica;
• stabilisca che ogni eventuale misura limitativa sia individualizzata, proporzionata, temporanea, circoscritta agli atti strettamente necessari e sottoposta a revisione periodica obbligatoria da parte di un’autorità indipendente e imparziale;
• avvii il superamento degli istituti e delle pratiche di decisione sostitutiva fondati sulla disabilità, comprese l’interdizione e l’inabilitazione, sostituendoli con forme di supporto rispettose dell’autonomia personale;
• riveda le disposizioni relative alla pubblicità dei provvedimenti, garantendo la tutela della dignità e della riservatezza delle persone interessate;
• istituisca una raccolta annuale di dati, in forma anonima e disaggregata, riguardanti il numero, la tipologia e la durata delle misure applicate, le revisioni effettuate, le revoche disposte, le decisioni sostitutive adottate e le forme di supporto volontario attivate;
• preveda una formazione specifica e permanente per magistrati, operatori giuridici, sanitari e sociali, amministratori di sostegno e dipendenti pubblici sui principi dell’articolo 12 della CRPD e sul supporto all’assunzione delle decisioni.

Riferimento interpretativo: Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità, Commento generale n. 1 (2014), Articolo 12: uguale riconoscimento dinanzi alla legge, CRPD/C/GC/1, in particolare paragrafi 3, 13 e 26–29.

Con osservanza.

Seguono Firme

Firma per Istanza d'Arengo per la piena attuazione del diritto delle persone con disabilità alla capacità giuridica (art.12 CRPD)

Hanno già firmato per la piena attuazione del diritto delle persone con disabilità alla capacità giuridica (art.12 CRPD)

Cognome Nome
  • Gabriella Rossi
  • Marina Tomassoni
  • Vilma Cervellini
  • Laura Zanotti
  • Marina Lazzarini
  • Monica Della Valle
  • Maria Loretta Cecchetti
  • Andreina Mazza
  • Arolda Ranocchini